Rapporti
La S.I.F. pone al centro delle proprie attività istituzionali la tutela della salute quale diritto fondamentale della persona, così come definito dall’art. 32 della Costituzione Italiana.
Ne deriva che il Socio della S.I.F. deve improntare i rapporti con i pazienti nel rispetto della loro dignità e delle libertà fondamentali; il paziente ha il diritto di essere informato sul proprio stato di salute, al fine di consentirgli di assumere decisioni consapevoli riguardo alla diagnosi, la terapia e le cure a cui dovrà essere sottoposto;
Inoltre:
il Socio S.I.F. si impegna ad assicurare la centralità del paziente attraverso un’appropriata continuità di assistenza, effettuando gli esami clinici e formulando la diagnosi e le indicazioni terapeutiche secondo le più aggiornate EBM;
il Socio S.I.F. si impegna affinché gli interessi del paziente prevalgano su tutti gli altri interessi, inclusi quelli personali e finanziari, impedendo che il profitto possa influenzare il proprio agire professionale e la propria autonomia per conseguire un beneficio, reale o potenziale,
il Socio S.I.F. si impegna a prestare la sua attività in funzione della effettiva necessità clinica del paziente,
il Socio S.I.F. si impegna a partecipare attivamente, nel proprio luogo di lavoro, in tutte quelle attività che assicurino e conducano ad un miglioramento della qualità dell’assistenza ai pazienti, ad ascoltare e comprendere le aspettative ed i bisogni dei medesimi avuto riguardo alla loro personale condizione fisica e mentale;
La S.I.F., nello svolgimento delle proprie attività, promuove e favorisce il dialogo con le Istituzioni e, con la Pubblica Amministrazione, Enti ed altri organismi pubblici, a tutti i livelli.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Soci coinvolti sono tenuti alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e al rispetto dei principi del presente Codice e agire con la massima trasparenza, chiarezza e correttezza al fine di non compromettere in alcun modo l’integrità e la reputazione dell’Associazione.
Per garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso soggetti che abbiano ricevuto esplicito mandato dagli organismi statutari della Società Scientifica e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.
Qualora la Società Scientifica utilizzi consulenti o, comunque, soggetti esterni alla Società Scientifica per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione dovrà essere previsto che i terzi coinvolti accettino per iscritto le regole del presente Codice.
La S.I.F. collabora con le altre Società Scientifiche e le Associazioni Mediche al fine di divulgare la conoscenza scientifica e di migliorare la conoscenza professionale.
La S.I.F. si impegna ad instaurare rapporti organici, innanzitutto, con Società Scientifiche ed Associazioni Mediche che si siano date un Codice Etico ispirato ad analoghi principi del presente Codice.
Un socio con responsabilità nel Direttivo Nazionale (Interregionale , Regionale, Provinciale) non può ricoprire ruoli dirigenziali e/o funzionali presso altre Società con fini scientifico-didattici direttamente concorrenziali alle attività e finalità della stessa SIF
La comunicazione verso l’esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza dei programmi e progetti della Società Scientifica.
I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto del paziente, della legge, del Codice Etico, e con l’obiettivo di tutelare l’immagine della Società.
I rapporti ufficiali della S.I.F. con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente agli organi societari preposti oppure devono essere espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Qualsiasi richiesta di notizie pervenuta dai mezzi di informazione e a qualsiasi titolo ricevuta da dipendenti e/o collaboratori deve essere comunicata agli organi societari espressamente competenti,
La S.I.F., di fronte alla divulgazione di notizie incomplete e/o non veritiere che ne potrebbero ledere l’immagine o non garantire una corretta informazione su fatti o circostanze che la riguardano, assume tutte le iniziative necessarie ai fini della propria tutela.
Il Socio che intende farsi pubblicità su un proprio sito web e/o altri siti web, non esclusivamente di carattere medico – scientifico, associando al proprio nome quello della S.I.F. è obbligato a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, indicandone indirizzo e contenuti, affinché i medesimi organi possano svolgere i dovuti controlli per verificare il contenuto dei messaggi diffusi in rete.
Il sito internet della Società Scientifica e le conseguenti attività di offerta dei servizi on line devono essere gestiti secondo i principi di legalità, correttezza e trasparenza.
Particolare cura deve essere prestata all’inserzione di messaggi pubblicitari relativi a prodotti e servizi offerti da soggetti terzi.
Per quanto concerne la veridicita’ dei dati inerenti una Pubblicazione Scientifica si fa’ riferimento alle specifiche in merito e alle regole previste dal Giornale Ufficiale della SIF (Annali Italiani di Chirurgia)
Tutti i Soci, impegnati in attività peritali o di consulenza medico-legale nei confronti della Magistratura o di privati, sia nella valutazione del danno che nei casi di responsabilità professionale, sono tenuti al rispetto puntuale della scientificità delle affermazioni negli elaborati ed alla motivazione delle risposte ai quesiti.
Laddove possibile si fara’ riferimento alle Linee Guida della SIF
Tutti i Soci della S.I.F. sono tenuti a non arrecare danno alla reputazione dell’Associazione.
In particolare, nessun Socio, salvo un’espressa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, può utilizzare in modo improprio il logo e il nome della Società.
Parimenti, il Socio è tenuto a non associare la reputazione della Società, ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate.
La S.I.F. si impegna a sponsorizzare esclusivamente quegli eventi ed a concedere borse di studio che offrano adeguate garanzie di qualità e serietà, ovvero per le quali l’Associazione sia comunque coinvolta nella progettazione..
I Soci sono tenuti a rispettare e far osservare ogni atto e/o ogni documento e/o ogni accordo dal quale derivano impegni assunti direttamente dagli organi istituzionali della S.I.F. con terzi per il perseguimento dei fini istituzionali. I Soci devono astenersi dall’utilizzare, a proprio beneficio o di terzi, opportunità destinate alla S.I.F.. I Soci hanno l’obbligo di comunicare agli organismi istituzionali della S.I.F., eventuali criticità rispetto al comportamento etico, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra Soci e alla salvaguardia delle specifiche competenze. Il confronto tra opinioni e persone non può in nessun caso legittimare comportamenti sleali nei confronti dell’Associazione, che devono essere sanzionati in accordo con le norme del Codice di Deontologia Medica.
La S.I.F., attraverso un’attività periodica di formazione ed informazione, si impegna a garantire una puntuale diffusione del Codice Etico che verrà messo a disposizione di ciascun Socio e di tutti coloro che entrano in rapporto con l’Associazione.
La S.I.F., mediante il Consiglio Direttivo, assicura l’approfondimento e l’aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo costantemente ai cambiamenti che dovessero intervenire all’interno dell’Associazione provvedendo, inoltre, a rendere note tempestivamente le modifiche apportate.
La S.I.F. persegue la vigilanza sull’osservanza del Codice Etico, con strumenti e procedure idonee a prevenire e ridurre il rischio di violazione ed a svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice o ad esso collegate.
In caso di accertata violazione, la S.I.F. si impegna a valutare i fatti e la conseguente attuazione di adeguate misure sanzionatorie, fino all’espulsione.
Dal punto di vista organizzativo il Comitato Etico è composto e coincide con il CD e quindi dura in carica 2 anni.