Codice Etico (Anno di redazione 2017)

La Società Italiana di Flebologia (S.I.F.), al fine del raggiungimento degli scopi statutari e dell’adempimento del Regolamento Interno (che si allegano al Presente Documento), ha ritenuto opportuno elaborare un Codice Etico.

Rimangono ovviamente punti di riferimento, ispirazione e doveri, quelle norme contenute nel  Codice Deontologico Medico (che si allega al presente documento nella  versione aggiornata al 2014) , e del Codice Deontologico delle Professioni Sanitarie , al quale tutti i componenti medici e non medici,  della Società devono attenersi nello svolgimento della professione e le disposizioni del Codice Civile e Penale.
Spetta al Presidente ed al Consiglio Direttivo impegnarsi affinché i singoli articoli del presente Codice siano rispettati da parte dei soci, interpellando, se necessario, anche il Collegio dei Probi Viri.

Introduzione

La S.I.F. intende adottare il presente Codice, con la volontà di diffondere e far rispettare a tutti i Soci, dipendenti e collaboratori, l’insieme dei valori e delle regole di condotta a cui la S.I.F. intende far costante riferimento nell’espletamento delle sue attività istituzionali.

I principi etici generali espressi nel presente Codice sono descritti senza una gerarchia di valore, e la loro violazione è sempre contro la volontà della Società Scientifica, anche quando chi la pone in essere presuma di farlo nell’interesse o a vantaggio della medesima Società.

Pertanto, l’adesione alla S.I.F., che avviene su base volontaria, comporta la conseguente accettazione delle regole del presente Codice.

La costituzione del vincolo associativo comporta, anche, l’accettazione di eventuali provvedimenti adottati nei propri confronti dalla S.I.F.

Il presente Codice sarà soggetto a revisioni ed aggiornamenti in ragione di nuove necessità di qualsiasi natura.

Le modifiche e/o le integrazioni apportate al Codice, opereranno di diritto senza alcuna necessità di specifica ed espressa accettazione da parte dei destinatari, i quali con l’adesione scritta iniziale, s’impegnano anche in tal senso, salvo ovviamente la possibilità di dimissioni dalla S.I.F. che ne comportano il recesso.

La principale finalità del Codice Etico è quella di orientare ed indirizzare al rispetto dei principi etici l’attività della Società Scientifica, per cui esso è vincolante senza eccezione alcuna, per tutti i Soci, gli Amministratori, i suoi dipendenti, nonché per tutti coloro che, pur non essendo dipendenti dell’Associazione, operano direttamente o indirettamente con essa o per essa.

Il Codice definisce le regole di comportamento che devono essere rispettate e le norme da seguire nei rapporti tra la S.I.F. ed i suoi Soci, nei rapporti tra i Soci, nelle relazioni con i fornitori e/o altri collaboratori, con gli Enti e/o le Istituzioni pubbliche, con gli organi di informazione.

I Soci, gli Amministratori, i suoi dipendenti, nonché tutti coloro che, pur non essendo dipendenti dell’Associazione, operano direttamente o indirettamente con essa o per essa, nel dovuto rispetto della legge e delle norme vigenti, adegueranno le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti nel presente Codice.

Imparzialità

La S.I.F. condanna e sanziona ogni discriminazione basata sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull’età, sullo stato di salute, sulle condizioni economiche dei suoi interlocutori e ripudia ogni forma di emarginazione professionale e sociale.

Conflitto d’interesse

I comportamenti posti in essere dai Soci, indipendentemente dalle cariche ricoperte negli organi della S.I.F., sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne.

I Soci devono evitare ogni conflitto tra il loro interesse personale, sociale, finanziario o politico e il perseguimento dell’esclusivo interesse della S.I.F., agendo sempre in favore della Società Scientifica secondo modalità che non possano arrecare alcun pregiudizio alla reputazione ed all’immagine della stessa.
La Società, pur riconoscendo e rispettando il diritto di ciascuno dei propri Soci a partecipare ad attività commerciale e/o finanziarie, esterne alla Società, in ogni caso, richiede ai Soci, indipendentemente dalle cariche ricoperte negli Organi Societari, di:

– rendere esplicite quelle situazioni in cui vengono coinvolti interessi personali ed astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o di qualsiasi attività che possa generare un conflitto di interessi;

– evitare qualsiasi investimento, interesse o coinvolgimento che interferisca, o possa interferire, con la capacità di valutare in modo imparziale o di prendere decisioni per conto della S.I.F.;

– non utilizzare informazioni di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni in seno alla S.I.F., per acquisire vantaggi e/o profitti, in modo diretto o indiretto.

− poiché la SIF promuove la collaborazione con altre società scientifiche non è ritenuto etico nei confronti della Società, da parte di un socio o di gruppi di soci, fondare o partecipare alla fondazione di società con fini scientifico-didattici direttamente concorrenziali alle attività e finalità della stessa SIF;

-Il socio SIF si impegna di evidenziare in relazioni, pubblicazioni ecc. eventuali conflitti d’interesse personali

Dal momento che non è possibile indicare ogni tipo di conflitto di interessi che potrebbe sorgere, la S.I.F. richiede ad ogni Socio, ogniqualvolta si manifestino circostanze di interessi personali o altri fatti che potrebbero far sorgere una situazione di conflitto di interessi, di rivolgersi agli organismi istituzionali preposti, ( CD e Collegio dei Probiviri) che valuteranno, tempestivamente, il comportamento da tenere.

Riservatezza

La S.I.F. si impegna a trattare, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia di riservatezza, i dati personali e le informazioni riservate raccolte e gestite nell’ambito della propria attività.

La S.I.F. si impegna a tutelare, in conformità alle disposizioni di legge, il carattere riservato delle informazioni di cui entra in possesso nel corso di tutte quelle attività necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali. I Soci, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della Società Scientifica sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dai pazienti e/o da terzi in genere o di cui comunque dispongano in ragione della loro attività e/o funzione.

Rapporti

La S.I.F. pone al centro delle proprie attività istituzionali la tutela della salute quale diritto fondamentale della persona, così come definito dall’art. 32 della Costituzione Italiana.

Ne deriva che il Socio della S.I.F. deve improntare i rapporti con i pazienti nel rispetto della loro dignità e delle libertà fondamentali; il paziente ha il diritto di essere informato sul proprio stato di salute, al fine di consentirgli di assumere decisioni consapevoli riguardo alla diagnosi, la terapia e le cure a cui dovrà essere sottoposto;

Inoltre:

il Socio S.I.F. si impegna ad assicurare la centralità del paziente attraverso un’appropriata continuità di assistenza, effettuando gli esami clinici e formulando la diagnosi e le indicazioni terapeutiche secondo le più aggiornate EBM;

il Socio S.I.F. si impegna affinché gli interessi del paziente prevalgano su tutti gli altri interessi, inclusi quelli personali e finanziari, impedendo che il profitto possa influenzare il proprio agire professionale e la propria autonomia per conseguire un beneficio, reale o potenziale,

il Socio S.I.F. si impegna a prestare la sua attività in funzione della effettiva necessità clinica del paziente,

il Socio S.I.F. si impegna a partecipare attivamente, nel proprio luogo di lavoro, in tutte quelle attività che assicurino e conducano ad un miglioramento della qualità dell’assistenza ai pazienti, ad ascoltare e comprendere le aspettative ed i bisogni dei medesimi avuto riguardo alla loro personale condizione fisica e mentale;

La S.I.F., nello svolgimento delle proprie attività, promuove e favorisce il dialogo con le Istituzioni e, con la Pubblica Amministrazione, Enti ed altri organismi pubblici, a tutti i livelli.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Soci coinvolti sono tenuti alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e al rispetto dei principi del presente Codice e agire con la massima trasparenza, chiarezza e correttezza al fine di non compromettere in alcun modo l’integrità e la reputazione dell’Associazione.

Per garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso soggetti che abbiano ricevuto esplicito mandato dagli organismi statutari della Società Scientifica e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

Qualora la Società Scientifica utilizzi consulenti o, comunque, soggetti esterni alla Società Scientifica per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione dovrà essere previsto che i terzi coinvolti accettino per iscritto le regole del  presente Codice.

La S.I.F. collabora con le altre Società Scientifiche e le Associazioni Mediche al fine di divulgare la conoscenza scientifica e di migliorare la conoscenza professionale.
La S.I.F. si impegna ad instaurare rapporti organici, innanzitutto, con Società Scientifiche ed Associazioni Mediche che si siano date un Codice Etico ispirato ad analoghi principi del presente Codice.

Un socio con responsabilità nel Direttivo Nazionale  (Interregionale , Regionale, Provinciale) non può  ricoprire ruoli dirigenziali e/o funzionali  presso  altre Società  con fini scientifico-didattici direttamente concorrenziali alle attività e  finalità della stessa SIF

La comunicazione verso l’esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza dei programmi e progetti della Società Scientifica.

I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto del paziente, della legge, del Codice Etico, e con l’obiettivo di tutelare l’immagine della Società.

I rapporti ufficiali della S.I.F. con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente agli organi societari preposti oppure devono essere espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Qualsiasi richiesta di notizie pervenuta dai mezzi di informazione e a qualsiasi titolo ricevuta da dipendenti e/o collaboratori deve essere comunicata agli organi societari espressamente competenti,

La S.I.F., di fronte alla divulgazione di notizie incomplete e/o non veritiere che ne potrebbero ledere l’immagine o non garantire una corretta informazione su fatti o circostanze che la riguardano, assume tutte le iniziative necessarie ai fini della propria tutela.

Il Socio che intende farsi pubblicità su un proprio sito web e/o altri siti web, non esclusivamente di carattere medico – scientifico, associando al proprio nome quello della S.I.F. è obbligato a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, indicandone indirizzo e contenuti, affinché i medesimi organi possano svolgere i dovuti controlli per verificare il contenuto dei messaggi diffusi in rete.

Il sito internet della Società Scientifica e le conseguenti attività di offerta dei servizi on line devono essere gestiti secondo i principi di legalità, correttezza e trasparenza.

Particolare cura deve essere prestata all’inserzione di messaggi pubblicitari relativi a prodotti e servizi offerti da soggetti terzi.

Per quanto concerne la veridicita’ dei dati inerenti una Pubblicazione Scientifica si fa’ riferimento alle specifiche in merito e alle regole previste dal Giornale Ufficiale della SIF (Annali Italiani di Chirurgia)

Tutti i Soci, impegnati in attività peritali o di consulenza medico-legale nei confronti della Magistratura o di privati, sia nella valutazione del danno che nei casi di responsabilità professionale, sono tenuti al rispetto puntuale della scientificità delle affermazioni negli elaborati ed alla motivazione delle risposte ai quesiti.

Laddove possibile si fara’ riferimento alle Linee Guida della SIF

Tutti i Soci della S.I.F. sono tenuti a non arrecare danno alla reputazione dell’Associazione.

In particolare, nessun Socio, salvo un’espressa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, può utilizzare in modo improprio il logo e il nome della Società.

Parimenti, il Socio è tenuto a non associare la reputazione della Società, ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate.

La S.I.F. si impegna a sponsorizzare esclusivamente quegli eventi ed a concedere borse di studio che offrano adeguate garanzie di qualità e serietà, ovvero per le quali l’Associazione sia comunque coinvolta nella progettazione..

I Soci sono tenuti a rispettare e far osservare ogni atto e/o ogni documento e/o ogni accordo dal quale derivano impegni assunti direttamente dagli organi istituzionali della S.I.F. con terzi per il perseguimento dei fini istituzionali. I Soci devono astenersi dall’utilizzare, a proprio beneficio o di terzi, opportunità destinate alla S.I.F.. I Soci hanno l’obbligo di comunicare agli organismi istituzionali della S.I.F., eventuali criticità rispetto al comportamento etico, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra Soci e alla salvaguardia delle specifiche competenze. Il confronto tra opinioni e persone non può in nessun caso legittimare comportamenti sleali nei confronti dell’Associazione, che devono essere sanzionati in accordo con le norme del Codice di Deontologia Medica.

La S.I.F., attraverso un’attività periodica di formazione ed informazione, si impegna a garantire una puntuale diffusione del Codice Etico che verrà messo a disposizione di ciascun Socio e di tutti coloro che entrano in rapporto con l’Associazione.

La S.I.F., mediante il Consiglio Direttivo, assicura l’approfondimento e l’aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo costantemente ai cambiamenti che dovessero intervenire all’interno dell’Associazione provvedendo, inoltre, a rendere note tempestivamente le modifiche apportate.

La S.I.F. persegue la vigilanza sull’osservanza del Codice Etico, con strumenti e procedure idonee a prevenire e ridurre il rischio di violazione ed a svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice o ad esso collegate.

In caso di accertata violazione, la S.I.F. si impegna a valutare i fatti e la conseguente attuazione di adeguate misure sanzionatorie, fino all’espulsione.

Dal punto di vista organizzativo il Comitato Etico è composto e coincide con il CD e quindi dura in carica 2 anni.

Violazioni del codice etico

Il Consiglio Direttivo, in caso di violazione dei principi contenuti nel presente Codice, qualora la stessa non appaia manifestamente priva di fondamento, ne dispone il deferimento al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri provvede ad istruire i casi connessi alle presunte violazioni di una o più norme del presente Codice nonché delle norme presenti nello Statuto Associativo e Regolamento Interno.

In relazione alla comunicazione dà corso ad una istruttoria, per lo svolgimento della quale può avvalersi di consulenti scelti a seconda dell’esigenza del caso.

Il Collegio dei Probiviri, nel corso delle sue riunioni, è assistito dal Segretario Generale della S.I.F.. Il Collegio dei Probiviri al momento dell’apertura dell’istruttoria ne dà informazione, per il tramite della Segreteria, al Socio interessato, invitandolo a fornire chiarimenti per iscritto e a tenere sull’argomento, eventualmente, una specifica audizione.

Tale audizione è riservata esclusivamente al Socio. Qualora il Collegio dei Probiviri si orienti verso l’adozione di specifica proposta di sanzione, è tenuto a convocare il Socio interessato.

Unitamente alla richiesta di chiarimenti il Socio viene comunque invitato a fornire tutta la documentazione utile in suo possesso che si ritenga possa contribuire in maniera significativa alla formazione del giudizio del Collegio dei Probiviri.

Delle riunioni del Collegio viene redatto un apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri delibera con il voto della maggioranza dei membri in carica. L’istruttoria può comportare l’archiviazione del caso o l’adozione di specifica proposta di sanzione. Qualora il Collegio dei Probiviri, terminata la procedura istruttoria, abbia verificato specifica violazione di una o più norme del presente Codice, procede all’adozione di specifica proposta di sanzione e la comunica al Socio interessato. Il Collegio dei Probiviri può sanzionare secondo le seguenti modalità: 1) un’ammonizione scritta protocollata; 2) una sospensione temporanea dall’associazione; 3) l’espulsione permanente dall’associazione con la comunicazione all’eventuale istituzione pubblica competente.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO SIF